Vettori marittimi e assicurazione dei profitti sperati e del nolo

Di Ambra Drago

Nel quadro normativo che regola i rapporti contrattuali tra assicuratore e contraente per il danno relativo alla merce trasportata, esistono due fattispecie. La prima è l’assicurazione dei profitti sperati su merce. Si tratta di un accordo che mira a coprire il maggior valore commerciale che, al momento della conclusione dell’assicurazione, può prevedersi avrà la merce al suo arrivo, in stato sano, al luogo di destinazione, dedotte le spese di trasporto e quelle di assicurazione. L’assicuratore, dunque, risponde del felice arrivo della merce a destinazione. A differenza dell’assicurazione sulla merce, l’assicurazione dei profitti sperati non comprende le spese di caricazione, di trasporto e quelle di assicurazione. Un’altra tipologia è l’assicurazione del Nolo (inteso come corrispettivo di ogni contratto di utilizzazione della nave o dell’aeromobile) si distingue a seconda che il nolo sia in rischio per: colui che ne ha diritto (noleggiante o locatore) e in questo caso, oggetto dell’assicurazione è il nolo da guadagnare e l’assicuratore risponde della perdita del diritto al nolo da parte di colui a cui spetta, conseguente al verificarsi di un sinistro della navigazione; il debitore (conduttore o noleggiatore), allora oggetto della copertura, è il nolo anticipato o dovuto ad ogni evento. Il debitore del nolo può aver pattuito di dover corrispondere in ogni caso il nolo, anche se determinati sinistri abbiano provocato il mancato arrivo della merce o la perdita del servizio del quale il nolo è corrispettivo; dunque l’assicurazione copre il rischio per il noleggiatore derivato dall’obbligo di dover corrispondere il nolo in ogni caso. Può essere assicurato anche il nolo sperato, cioè quel nolo che ancora non è dovuto, per il fatto che non si è ancora verificato il presupposto al quale la sua erogazione è connessa, nei casi in cui per la corresponsione sono richieste determinate circostanze (ad es. il compimento di un viaggio futuro nei contratti per viaggi plurimi). Il legislatore prevede altrettanta tutela per le persone. Esiste l’assicurazione del personale navigante che vale sia per le persone che viaggiano su aeromobili che su natanti. L’assicurazione del personale navigante della navigazione aerea è obbligatoria ed è dovuta per i rischi di volo a cui è esposto il personale navigante. L’esercente dell’aeromobile ha quindi l’obbligo di assicurare tutti i suoi collaboratori sia che questi svolgano un servizio stabilmente sia che siano addetti occasionalmente Se l’esercente non adempie all’obbligo di assicurazione, è punito con una sanzione amministrativa fino a 1.032 euro ed è tenuto anche ad un risarcimento danni. Questa assicurazione ha natura di assicurazione privata contro gli infortuni, conclusa dall’esercente in nome proprio e per conto di terzi. I massimali assicurati sono determinati dai contratti collettivi, Nel caso di morte dell’assicurato, il coniuge e i suoi figli sono beneficiari senza che sia necessaria alcuna designazione. Tuttavia, all’atto di stipulazione della polizza, l’assicurato può designare un beneficiario, la cui somma non può però superare certi limiti fissati dalla legge, a tutela della moglie e dei figli. Allo stesso modo, anche il personale marittimo, dispone di un’assicurazione obbligatoria per infortuni. Oggi il Vettore Marittimo hanno l’obbligo di stipulare un’assicurazione a copertura della responsabilità per danni ai passeggeri trasportati passeggero danneggiato di un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore.

Tratto da www. giurisprudenzapenale.com

Michelangelo Milazzo

Giornalista professionista

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